
Il giudice dell'udienza preliminare può pronunciare la sentenza di non luogo a procedere ogni volta che non esiste una prevedibile possibilità che il dibattimento possa avere un esito diverso. E non è questo il caso, laddove soltanto il dibattimento può accertare nella specie la rilevanza penale delle condotte contestate all'imprenditore. È vero: la riforma dei reati societari ha previsto una rimodulazione degli illeciti secondo cui la tutela penale deve essere commisurata al principio di offensività in modo da evitare sanzioni per mere scorrettezze formali. Ma resta la perseguibilità delle aggressioni contro i beni sociali da parte di soggetti qualificati, come è l'amministratore unico della srl. Sbaglia il Gup a ritenere le condotte contestate rientranti al massimo nell'alveo della mera responsabilità civile e a dichiarare il non luogo a procedere sul rilievo che non si potrebbe ampliare la porta della norma incriminatrice a comportamenti che non integrano atti di disposizione dei beni sociali. E ciò in primis perché, a ragion veduta, possono in astratto considerarsi atti di disposizione del patrimonio sociale sia lo sviamento della clientela migliore sia la movimentazione del personale più produttivo da una società all'altra. E poi perché, astrattamente, basta l'atto di infedeltà patrimoniale a configurare il reato.
Insomma: in questo caso il Gup fa invasione di campo, perché finisce con l'operare alcune scelte tra le molteplici soluzioni «aperte», che invece sono riservate in via esclusiva al libero convincimento del giudice del dibattimento, nell'ambito dell'effettivo contraddittorio delle parti sulla prova. La parola torna al tribunale per nuovo esame.