
Secondo i giudici di piazza Cavour, per il perfezionamento della notifica tramite il servizio postale è sufficiente che la spedizione sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario. L'ufficiale postale ha poi il compito di accertare che la persona legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna. Non è previsto da nessuna norma che debbano essere indicate nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, anche se la «sottoscrizione sia addotta come inintelligibile». Tutt'al più, «stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento», è impugnabile per querela di falso qualora si contesti la relazione tra destinatario e consegnatario.
Al di là delle regole che devono osservare gli uffici fiscali per la notifica diretta degli atti a mezzo posta, in diverse circostanze i giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il procedimento, soprattutto quando si tratta di accertamenti esecutivi. Sulla questione ha preso posizione l'Agenzia delle entrate (circolare 25/2012), che ha invece ritenuto legittima la notifica senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale. Secondo l'Agenzia, la scelta delle modalità di notifica degli atti tra quelle consentite va fatta contemperando diverse esigenze: celerità, efficacia e economicità. Proprio il principio di economicità dell'azione amministrativa impone di non escludere dalla prassi la modalità di notifica diretta a mezzo posta, che comunque assicura la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. Del resto, la Cassazione (sentenza 6114/2011) ha affermato che è necessario che da parte dell'amministrazione vi sia sempre un comportamento di lealtà e chiarezza nei rapporti con il contribuente e che la notifica degli atti sia sempre finalizzata a garantirne la conoscenza, intesa come grado di conoscibilità il più elevato possibile.
Naturalmente, vanno rispettate le regole generali dettate dall'articolo 60 del dpr 600/1973 per le notifiche degli atti fiscali. Questa norma stabilisce che la notifica debba essere eseguita, anche dai messi comunali, nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l'ipotesi di elezione di domicilio. L'elezione deve essere effettuata con una comunicazione e ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate.