Debiti dello Stato
Sulla stessa Gazzetta è stato pubblicato il decreto di via XX Settembre di pari data, recante «Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». Tale dm sostanzialmente estende allo Stato ed enti pubblici nazionali le regole previste per gli enti locali e la sanità. Vi si prevede infatti che «ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali ( ) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante le modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, notificate entro il 30 aprile 2012». Il dm prevede anche che il recupero dell'importo oggetto della compensazione sarà effettuato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente debitore a qualsiasi titolo. In pratica, lo Stato sottrarrà a se stesso le somme compensate dai suoi creditori.
Certificazione
al restyling
Torniamo al dm che modifica le regole d'estate sulla certificazione dei crediti. Il dm del 25 giugno prevede che prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione debitrice procede a verificare che il creditore sia in regola con il pagamento di somme iscritte a ruolo. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima. Il nuovo dm prevede ora che «In tal caso, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza». E ancora, il dm stabilisce la procedura da utilizzare nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato a una banca o a un intermediario finanziario, procedura che non si applica per le certificazioni rilasciate attraverso la piattaforma elettronica. Modificate infine le disposizioni sul monitoraggio. L'amministrazione debitrice comunica mensilmente al ministero dell'economia e delle finanze l'ammontare delle certificazioni rilasciate, comprese quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
