
Lavoratori in mobilità. L'articolo 7, comma 4, del T.u. disciplina una speciale forma di apprendistato: quella con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In tal caso, spiega l'Inps, il rapporto si caratterizza tra l'altro dalla circostanza che:
Gli incentivi. All'apprendistato stipulato con iscritti nelle liste di mobilità, prosegue l'Inps, si applica il regime contributivo dell'articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991, nonché quello previsto dall'articolo 8, comma 4 della stessa legge. In questi casi, quindi, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione (in tutto, dunque, la contribuzione è del 15,84% di cui il 5,84% a carico dell'apprendista per 18 mesi al termine di quali la contribuzione ritorna alla misura ordinaria) e inoltre, per ogni mensilità di paga corrisposta all'apprendista, il datore di lavoro beneficia del contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto. Attenzione; per essere ammessi al regime contributivo agevolato, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inps una specifica dichiarazione di responsabilità.
Giovani iscritti nelle liste di mobilità. Nel caso in cui il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia i requisiti anagrafici e soggettivi per uno dei tre tipi di apprendistato, la disciplina applicabile raddoppia. Infatti, può essere:
In merito, l'Inps precisa che, nei casi di apprendistato con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non in possesso dell'età prevista per uno dei tre tipi di apprendistato l'esclusione della facoltà del recesso al termine del periodo di formazione costituisce un effetto naturale del contratto, anche se non menzionato nel contratto sottoscritto tra le parti.
Altre esclusioni. L'Inps spiega infine che, per espressa previsione legislativa, agli apprendisti assunti dalle liste di mobilità non si applica la proroga di un anno dei benefici contributivi, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il periodo di formazione; né si applica lo speciale sgravio qualora assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.