Venendo all'Italia, Assonime focalizza l'attenzione sul requisito anagrafico. La versione originaria dell'articolo 2463-bis c.c., infatti, disciplinava l'ipotesi del superamento «in corso d'opera» dei 35 anni da parte dei soci, prevedendone l'esclusione di diritto dalla compagine sociale. A seguito della legge di conversione n. 27/2012, però, tale previsione è stata cancellata. Secondo l'associazione, «il requisito dell'età è un elemento che deve sussistere al momento della costituzione oppure al momento dell'ingresso di nuovi soci, ma non deve necessariamente permanere nel corso dell'intera vita sociale». Un soggetto under-35 che costituisce una srl semplificata, dunque, non sarà costretto a recedere oppure a trasformare o a sciogliere la società una volta compiuto il 35° anno di età. Viceversa si avrebbe una soluzione «che appare contraria al senso delle modifiche apportate in sede di conversione del dl e al complesso della disciplina vigente». Come evidenziato peraltro anche dal Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie, quindi, le cause di esclusione del socio, trasformazione o scioglimento della srls restano esclusivamente quelle indicate in generale per le srl dagli articoli 2473-bis e 2484 del codice civile. Un altro importante aspetto interpretativo affrontato dalla circolare riguarda la modificabilità dello statuto delle srls. Queste ultime, infatti, nascono con un atto redatto sullo standard approvato dal ministero della giustizia con il decreto n. 138 del 23 giugno 2012, senza oneri notarili. Tale modello risulta estremamente semplificato e non contempla la possibilità di esercitare alcune opzioni previste dalla disciplina civilistica. Gli operatori si sono posti il dubbio se, fermo restando il contenuto minimo dello standard, è possibile integrare il documento con clausole aggiuntive senza incappare nella nullità (oppure senza «sfociare» nella srlcr, che invece viene costituita come una normale srl). Secondo Assonime, benché sulla carta vi sia un divieto di introdurre disposizioni non previste nel modello tipizzato, «si deve ritenere preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori». In tal senso viene richiamato il dettato letterale del dm, laddove afferma che per quanto non regolato dal modello si applicano le disposizioni ordinarie «ove non derogate dalla volontà delle parti».
