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Fermo illegittimo: ganasce fiscali con più formalità

del 27/10/2012
di: pagina a cura di Debora Alberici
Fermo illegittimo: ganasce fiscali con più formalità
Più formalità per le ganasce fiscali. Il fermo amministrativo è illegittimo se al contribuente non viene prima notificata la cartella di pagamento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18380 del 26 ottobre 2012, ha respinto il ricorso di Equitalia.

La sezione tributaria ha dato ragione a un contribuente che aveva ricevuto un provvedimento di fermo amministrativo, senza la preventiva notifica della cartella esattoriale. Per questo aveva impugnato il provvedimento di fronte alla Ctp di Milano che aveva accolto l'istanza annullando l'atto dell'esattore. La Ctr della Lombardia aveva confermato il verdetto. Ora la Cassazione, respingendo il ricorso della società di riscossione, lo ha reso definitivo. Sul punto gli Ermellini hanno chiarito che «nel concreto, il quesito di diritto formulato dalla ricorrente Equitalia si limita a postulare che il preavviso di fermo sia comunque legittimo, seppure non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, mentre non tiene conto del fatto che il nucleo logico della decisione impugnata consiste nel rilievo che l'omessa dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle implica l'accertamento della decadenza dal diritto alla riscossione, con implicita conseguenza della insussistenza di qualsivoglia titolo per l'adozione di provvedimenti di genere cautelare». Il Collegio di legittimità ha deciso uniformandosi alle richieste fatte in udienza della Procura generale e alle conclusioni rilasciate dal relatore. Entrambi, infatti, avevano sollecitato la sezione tributaria nel senso di respingere il ricorso di Equitalia. L'errore, formale, è costato molto all'esattore che, oltre a non recuperare le imposte contestate al contribuente, è stato anche condannato a versare alla controparte le spese processuali, 3 mila euro, e altri 100, si legge in sentenza, per esborsi.

Insomma la società di riscossione deve fare più attenzione prima di emettere un provvedimento di fermo. La stessa Cassazione a giugno di quest'anno ha sancito che (sentenza n. 10503) Il giudice amministrativo può accordare al contribuente il risarcimento del danno per il fermo amministrativo illegittimo scattato su presunte fatture false. Ciò a maggior ragione se, in sede penale, l'imprenditore è stato assolto da ogni accusa. Sul punto Piazza Cavour ha motivato che l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell'art. 111, terzo comma, Cost. sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, riservata alla Pubblica amministrazione, è configurabile solo quando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante che si sostituisce a quella dell'amministrazione.

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