Di diverso avviso i giudici del Palazzaccio secondo cui non basta valutare «la convinzione dell'esponente circa la fondatezza delle accuse mosse». Tale valutazione subentra in un secondo momento, qualora la verità dei fatti risultasse esclusa.
Nella fattispecie, la cliente di un commercialista aveva presentato un esposto presso l'Ordine dei commercialisti di Milano, accusando il professionista e un collega avvocato di aver gonfiato le parcelle e aver tentato un'estorsione ai suoi danni. Sulla base di tali accuse, i due professionisti citavano in giudizio la cliente per diffamazione. Il ricorso, accolto in primo grado, veniva ribaltato in secondo grado. Il Tribunale di Milano, infatti, stabiliva che «occorreva distinguere tra affermazioni ed espressioni, dovendosi intendere col primo termine le circostanze di fatto annunciate nell'esposto, e con il secondo, le modalità espressive di tali circostanze». Secondo i giudici di secondo grado, le affermazioni della cliente dovevano considerarsi «in parte vere, in parte valutative e in altra parte controverse». La pronuncia di secondo grado, impugnata sia dai due professionisti che dal pubblico ministero, viene smentita dagli Ermellini.
«La verità dei fatti segnalati», spiega la Corte, «è condizione indefettibile perché su di essi possa appuntarsi la critica, ma nell'accertamento della verità non è lecito arrestarsi alla constatazione secondo cui l'affermazione è controversa. Ancor meno giustificato è limitarsi a qualificare come valutative, le affermazioni dell'esponente, dal momento che la legittimità della valutazione critica, ha il suo presupposto nella verità oggettiva del fatto criticato».
