La nota, indirizzata alle amministrazioni centrali dello stato (palazzo Chigi e ministeri) e per conoscenza alla Corte dei conti, circoscrive il parametro di spesa preso in considerazione dal dl 95. I consumi intermedi, secondo quanto già chiarito dal Mef in una circolare del 2009 (n. 5), «rappresentano il valore dei beni e servizi consumati quali input di un processo di produzione, escluso il capitale fisso, il cui consumo è registrato come ammortamento». Che per i non esperti di economia significa che saranno considerati consumi intermedi «tutti i beni e servizi consumati o ulteriormente trasformati nel processo produttivo» della p.a.
Se questa è la regola generale, le declinazioni particolari sono quelle viste sopra. Andranno quindi escluse dal paniere le spese per indennità, i compensi degli organi di amministrazione e controllo, gli oneri tributari, le manutenzioni straordinarie e pure quelle ordinarie se riguardano immobili messi a reddito da cui l'ente proprietario acquisisce una rendita. Fuori anche le spese per la tutela legale dell'amministrazione e i costi sostenuti per i buoni pasto, mentre vanno incluse le spese per il servizio mensa. Rientrano nella base di calcolo (che terrà conto dei dati 2010) anche quelle spese, per esempio per l'esercizio di autovetture, che siano già oggetto di precise riduzioni.
Infine, si precisa che gli enti costituiti dopo il 2010 dovranno prendere in considerazione i dati contabili risultanti dal primo bilancio approvato.