La durata delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, non potrà essere inferiore a sei anni e superiore a 25 anni. In sostanza, i gestori di stabilimenti balneari non potranno assicurarsi la concessione per più di un quarto di secolo. Ma saranno le regioni a fissarne materialmente la durata, entro il massimo di 25 anni e con propria legge. Torna oggi in preconsiglio dei ministri, per il via libera definitivo, il dlgs sulle concessioni demaniali e marittime. Il provvedimento è strettamente legato allo sviluppo turistico per via della cessione dei litorali ai gestori di stabilimenti balneari. Così, in primis, il dlgs ribadisce il «diritto libero e gratuito di chiunque all'accesso e alla fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione». In seconda battuta, il decreto individua le altre tipologie di attività turistica candidate a ottenere la concessione. E cioè:
- gli esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, e generi di monopolio;
- il noleggio imbarcazioni;
- la gestione di strutture ricettive, ricreative e sportive;
- gli esercizi commerciali;
- la gestione di strutture ad uso abitativo.
Per incassare la concessione, i privati dovranno partecipare a procedure competitive di selezione. Il canone della concessione demaniale, però, non potrà diventare criterio di valutazione dell'offerta.
Quindi, si impone un timing alle regioni: entro il 31 dicembre 2014, le stesse dovranno stilare schemi tipo di bandi e lettere d'invito per affidare le concessioni, in base alle specificità territoriali e economiche. Infine, il dlgs prevede un indennizzo per il concessionario uscente, a carico del subentrante. E la possibilità di un subingresso nella concessione.