
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17957 del 19 ottobre 2012, ha respinto il ricorso del fisco.
Dunque Piazza Cavour ricorda che l'autorizzazione della procura è sempre necessaria per fare ispezioni fuori dall'azienda, a meno che non ci siano gravi indizi a carico del contribuente.
In proposito in sentenza si legge che l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, 1° e 2° c., del dpr n. 633/1972 ai fini dell'accesso degli impiegati dell'amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari a essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o a locali diversi (cioè adibiti esclusivamente ad abitazione), è sempre necessaria. Essa rimane subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie in quest'ultimo caso, vale a dire per l'accesso in locali «diversi» in quanto solo abitativi.