Ritorno al territorio - È escluso che la regione debba avere voce in capitolo: le norme in questione sono di competenza esclusiva del legislatore nazionale. E se l'Agenzia nazionale antimafia assegna a qualcuno il bene confiscato ai boss senza coinvolgere la regione nel relativo procedimento non viola il principio di leale collaborazione. Inutile insomma per l'ente isolano contestare l'articolo 48, comma 3, del dlgs 159/11 che individua nel comune, nella provincia o nella regione i destinatari del provvedimento di assegnazione dei beni che non siano stati mantenuti al patrimonio dello stato, sostenendo che la disposizione esprimerebbe un'opzione di favore per il mantenimento al patrimonio statale dei beni confiscati, rendendone meramente residuale il trasferimento agli enti territoriali. È evidente, osserva il giudice delle leggi, che il patrimonio sottratto all'economia criminale deve tornare nel circuito legale con la restituzione alle comunità che hanno pagato il prezzo più alto dell'emergenza mafiosa.
Basta ritardi - Il potere di commissariare l'ente territoriale, poi, resta in piedi perché la restituzione del «bottino» dei clan al territorio risulta troppo importante per essere ostacolata da pastoie burocratiche. Il potere sostitutivo contestato dalla regione siciliana, concludono i giudici, costituisce un corollario del processo di allocazione, da parte della legge dello stato, che ne è competente, della funzione amministrativa rimessa all'ente territoriale reputato idoneo: l'obiettivo è evitare che l'esercizio della funzione possa risultare paralizzato dall'inerzia dell'ente locale.
