
Sul piatto dei governatori, peraltro, pesa anche la nuova riduzione del finanziamento del Ssn previsto dall'art. 6 per un importo di 600 milioni per il 2013 e di 1 miliardo a decorrere dal 2014.
Per comuni e province, invece, la nuova manovra incide per intero sulla «carne viva» delle spettanze, anche se ovviamente ciò ha un riflesso immediato anche in termini di inasprimento del Patto. Ai comuni vengono imposte nuove riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio (dei trasferimenti per gli enti siciliani e sardi) che incrementano quelle previste dalla spending review di 500 milioni all'anno (da 2 a 2,5 miliardi per il prossimo biennio e da 2,1 a 2,6 miliardi dal 2015). Viene tuttavia, introdotta anche una duplice clausola di salvaguardia per la determinazione del fsr, correlandone la dotazione per il biennio 2013-2014 all'entità dei trasferimenti soppressi e stabilendo che esso, per il 2013, sia pari all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nel 2012, al netto in ogni caso delle riduzioni previste dalle leggi successive.
Alle province, infine, la mannaia taglia altri 200 milioni annui (da 1 a 1,2 miliardi nel 2013-2014 e da 1050 a 1250 milioni dal 2015). Ricordiamo che per gli enti locali, alla luce della nuova tempistica introdotta dal dl 174/2012, la distribuzione delle riduzioni previste per i prossimi esercizi dovrà essere definita in Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 gennaio 2013; in mancanza, il riparto sarà operato entro i 15 giorni successivi con decreto del Viminale in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal Siope.
Su tali misure, peraltro, pesano forti dubbi di legittimità costituzionale. Ricordiamo, infatti, che la Consulta, nella sentenza n. 193/2012, ha ritenuto contraria alla Costituzione la previsione di un contenimento (non transitorio ma) permanente delle risorse stabilmente destinate al finanziamento di regioni ed enti locali.
Oltre ai tagli, come detto, vengono introdotti nuovi vincoli alla capacità di spesa. Da segnalare, in particolare, quello di cui all'art. 7, comma 1, che dal 2014 subordina l'acquisizione di nuovi immobili da parte degli enti territoriali e di quelli del Ssn ad una duplice attestazione in ordine all'indispensabilità ed indilazionabilità da parte del responsabile del procedimento ed alla congruità del prezzo d'acquisto da parte dell'Agenzia del demanio. Scatta già il prossimo anno, invece, il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% di quelle sostenute nel 2011 per l'acquisto di mobili e arredi.