Per lo sviluppo di queste società sono anche previste deroghe alla riforma del lavoro.
La principale agevolazione coinvolge i contratti a tempo determinato, con la possibilità di stipulare contratti di lavoro in deroga sia al dlgs 368/2011 sia al contratto a causale previsto dalla nuova riforma del lavoro, legge 92/2012.
Per i primi quattro anni, da calcolarsi dalla data di costituzione dell'impresa, si potranno assumere lavoratori con contratto a tempo determinato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei. In tema di prosecuzione del rapporto, la bozza approvata dal governo, prevede che tra un periodo di lavoro a tempo determinato e quello successivo, effettuato con la medesima persona, non debba intercorrere quel periodo di pausa, previsto dalla legge 92/12. Inoltre è stabilito che alla scadenza del rapporto a tempo determinato, rimane aperta la facoltà di trasformarlo a tempo indeterminato oppure di stipulare, con lo stesso lavoratore, altri contratti, compreso quello di lavoro autonomo. Altra novità importante è che ai rapporti di lavoro instaurati dalle start-up, non si applica il contributo addizionale del 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, anche questo stabilito dalla riforma Fornero.
Infine, il compenso dei dipendenti della start-up potrà essere formato da una parte retributiva non inferiore ai minimi tabellari e da una parte variabile, composta da trattamenti legati alla produttività e all'efficienza, disciplinata dai contratti di secondo livello o da accordi interconfederali ad hoc.
