
L'Assemblea dei delegati dell'Enpacl, in virtù dei poteri conferiti dall'articolo 17, comma 2, lettera a), dello Statuto, nella riunione del 27 settembre 2012 ha adottato le modifiche allo Statuto stesso, nonché al relativo Regolamento di attuazione, necessarie a garantire il rispetto della normativa sopra richiamata.
Il nuovo assetto normativo. Sin dalla trasformazione in Ente privato di tipo associativo, l'Enpacl ha mantenuto inalterato il proprio impianto normativo, sebbene Statuto e Regolamento siano stati oggetto di modifiche e integrazioni. L'Assemblea dei delegati ha ritenuto di comporre un diverso assetto normativo per l'Ente, maggiormente articolato, che prevede la presenza, accanto allo Statuto, di una pluralità di Regolamenti, calibrati per materia. In particolare, è stato scorporato il Titolo II, «dell'elezione degli Organi», dall'attuale Regolamento di attuazione dello Statuto e il relativo testo, opportunamente modificato e integrato, costituisce ora un apposito Regolamento, dedicato appunto alle modalità di rinnovo delle cariche elettive.
Inoltre, nei prossimi mesi, è intendimento del consiglio di amministrazione arricchire il panorama regolamentare dell'Ente con due ulteriori Regolamenti riguardanti, rispettivamente, la contabilità e la gestione degli appalti nonché il processo degli investimenti. Anche tali Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione assembleare e ministeriale.
Le modifiche e le integrazioni allo Statuto e ai Regolamenti. Gli assi portanti delle modifiche in fase di approvazione sono:
- la correlazione della contribuzione soggettiva al reddito professionale, attraverso l'applicazione dell'aliquota del 12%;
- la determinazione della misura della pensione in funzione del montante contributivo effettivamente maturato (metodo contributivo).
Conseguentemente, l'Enpacl transiterà dall'attuale sistema a contribuzione fissa – definita per classi di anzianità di iscrizione - e prestazione base predeterminata, ad un prelievo a percentuale sul reddito professionale (con minimale e massimale retributivo) e una prestazione calcolata con il metodo contributivo, pro rata temporis. Saranno garantite idonee riduzioni contributive in favore dei neo iscritti e dei pensionati che mantengono l'iscrizione all'Ente. La contribuzione integrativa sarà determinata nella percentuale del 4% sul volume d'affari Iva, contro l'attuale 2%, ferma una misura minima.
Il requisito di accesso anagrafico al pensionamento per vecchiaia, sarà gradualmente elevato a 70 anni, per uomini e donne, mentre quello contributivo verrà ridotto a cinque annualità.
Il requisito contributivo di accesso al pensionamento per anzianità, sarà gradualmente elevato a 40 anni, fermo il requisito anagrafico minimo di 60 anni.
Saranno poste particolari penalizzazioni per alcune fattispecie di pensionamento di reversibilità.
Per i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore della riforma, verrà posta a carico di alcuni pensionati una ridotta rivalutazione delle prestazioni.
Sotto il profilo dell'adeguatezza delle prestazioni erogate dall'Enpacl, a seguito dell'entrata in vigore della riforma i montanti contributivi saranno costituiti dai versamenti per contribuzione soggettiva (12% del reddito professionale), dai della contribuzione integrativa (4% del volume d'affari Iva) nonché dai versamenti facoltativi per contribuzione aggiuntiva (cd «modularità»).
In particolare, stante l'attuale incidenza media nazionale del 52% del reddito professionale dei consulenti del lavoro sul volume d'affari Iva dichiarato, l'aliquota contributiva del 12% è virtualmente accresciuta da una ulteriore quota del 6% derivante dal contributo integrativo. In ordine alla contribuzione aggiuntiva, l'Ente fornisce già agli iscritti sul proprio sito web un apposito motore di calcolo che consente di visualizzare la posizione contributiva aggiornata, simulare la prestazione futura e programmare il proprio piano pensionistico personalizzato. Gli effetti attuariali del nuovo quadro normativo sono stati valutati attraverso l'elaborazione di un bilancio tecnico che ha previsto:
- l'utilizzo dei parametri macroeconomici definiti nella Conferenza dei servizi del 18 giugno 2012;
- l'evoluzione della collettività degli iscritti all'Ente in relazione all'andamento dell'occupazione complessiva;
- l'evoluzione dei redditi della Categoria in linea con il pil nominale;
- un tasso di redditività del patrimonio prudenziale, pari al 0,5% sino a 2020, al 0,8% nel decennio successivo e dell'1% dal 2031 in avanti.
Le relative proiezioni, estese al periodo 2012–2061, attestano:
- un saldo previdenziale positivo per l'intero periodo;
- un saldo corrente positivo per l'intero periodo;
- un patrimonio superiore ai 13 miliardi di euro nell'ultimo anno di osservazione.