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Revoca delle dimissioni, doppia comunicazione

del 16/10/2012
di: di Daniele Cirioli
Revoca delle dimissioni, doppia comunicazione
La nuova procedura per la convalida delle dimissioni complica le comunicazioni sul lavoro (Co). La comunicazione va fatta entro cinque giorni dalla risoluzione del rapporto, fermo restando la facoltà per l'impresa di farla prima ai fini dell'operatività della convalida (dichiarazione sulla ricevuta della Co). Nella comunicazione, tuttavia, va indicata la data di presentazione delle dimissioni e, qualora il lavoratore le revochi, andrà fatta una nuova comunicazione e l'annullo di quella precedente. Lo spiega, tra l'altro, il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 18273/2012.

Riforma Fornero. Il ministero interviene sulle novità della legge n. 92/2012 relative alla procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuale del rapporto di lavoro, in quanto producenti conseguenze sull'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego della cessazione del rapporto «entro i cinque giorni successivi» per via della previsione del periodo di «sospensione condizionata» degli effetti all'esito della convalida. In particolare, c'è necessità di definire, nelle predette ipotesi, il momento a partire dal quale (dies a quo) scaturisce l'obbligo di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al centro impiego, anche per l'applicazione della sanzione da 100 a 500 euro in caso di omissione.

Cinque giorni dalla risoluzione. Il ministero precisa che il dies a quo, ai fini della Co, è quello della risoluzione del rapporto senza tener conto del fatto che, in base alle nuove norme, la stessa risoluzione «produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato» (come prevede l'articolo 7, comma 41, della legge. n. 604/1966 sostituito dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012). In tal caso perciò gli effetti retroattivi del licenziamento non incidono sui termini di effettuazione della Co; nella modulistica, però, va indicata tale data, a partire dalla quale si producono gli effetti del licenziamento. Relativamente all'insorgenza dell'obbligo di comunicare la risoluzione del rapporto a seguito della procedura di convalida, inoltre, il ministero spiega che lo stesso coincide con il momento a partire dal quale il lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti (nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione. Per esempio, qualora in una lettera di dimissioni presentata il 1° giugno si faccia riferimento alla data del 30 giugno quale ultimo giorno di lavoro, è dal 1° luglio che decorreranno i cinque giorni per la Co sulla cessazione. In ogni caso resta ferma la possibilità, per l'impresa, di effettuare la Co anche molto tempo prima, in funzione dell'operatività della procedura di convalida che prevede la possibilità, per il lavoratore, di ribadire la volontà di risolvere il rapporto tramite una dichiarazione da apporre sulla ricevuta di Co.

La revoca delle dimissioni. L'eventuale revoca delle dimissioni o del consenso alla risoluzione consensuale (possibilità previste per il lavoratore durante la procedura di convalida) comporta, in caso di Co già effettuata, un nuovo obbligo di Co (il ministero sta adeguando il sistema telematico per consentire di annullare le Co nei casi di revoca da parte del lavoratore).

Il periodo di convalida. Infine, il ministero chiarisce che anche il termine di 30 giorni entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere l'invito al lavoratore a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale decorre dalla cessazione del rapporto (nell'esempio dal 1° luglio), ferma restando la possibilità di inviare l'invito anche prima.

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