La seconda procedura è relativa alla convalida delle restante ipotesi di dimissioni o risoluzioni consensuali, ed è da considerarsi una conditio sine qua non per rendere efficace la risoluzione del rapporto di lavoro, che rimane sospeso fino alla convalida. La riforma abilita alla convalida la direzione territoriale del lavoro e il centro per l'impiego. In alternativa è possibile la sottoscrizione di apposita dichiarazione, da parte del lavoratore, in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (sistema Co). L'individuazione di procedure alternative di convalida è rimessa a un apposito decreto. Il datore di lavoro, spiega ancora la nota, deve verificare che il lavoratore adempia alla convalida, non passivamente aspettando la consegna delle dimissioni convalidate, ma attivamente convocando il lavoratore, attraverso invito scritto da farsi entro 30 giorni dalla data delle dimissioni. Il lavoratore ha poi sette giorni, dalla ricezione dell'invito, per recarsi presso il proprio datore di lavoro o altro soggetto abilitato alla convalida. L'immobilismo del datore di lavoro rende prive di effetto le dimissioni. Se, invece, il lavoratore non adempie all'invito del datore di lavoro (convalida o sottoscrizioni del modello Co), il rapporto si intende comunque risolto. Per la Dtl, in questo modo la riforma ha introdotto il cosiddetto «diritto di ripensamento» in capo al lavoratore. Infatti, è sua facoltà, entro sette giorni dalla ricezione dell'invito del datore, revocare anche in forma scritta le dimissioni.
