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Codice penale: aumentano le tutele per i minori

del 09/10/2012
di: di Dario Ferrara
Codice penale: aumentano le tutele per i minori
Dal 23 ottobre prossimo via libera al reato di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia.

Si aggravano i maltrattamenti in famiglia, esplicitamente estesi anche ai conviventi. Aumenta, insomma, la tutela penale per i soggetti più deboli. Lo prevede la legge 1 ottobre 2012, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», che è stata pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 (si veda ItaliaOggi del 20 settembre scorso).

Entra dunque anche nel nostro codice penale la parola «pedofilia», all'articolo 414-bis, nell'ambito del nuovo illecito costituito dall'istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia.

Ma attenzione, la maggiore protezione non riguarda soltanto i bambini. Si aggrava, ad esempio, il reato di maltrattamenti in famiglia: la fattispecie è espressamente estesa alla convivenza, con la riformulazione dell'articolo 572 cp: aumentano le pene, si introduce un'aggravante specifica per il fatto commesso contro un bambino sotto i 14 anni.

E quando l'omicidio avviene in occasione del reato di maltrattamenti la prospettiva è la pena dell'ergastolo. Raddoppia la prescrizione per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne, di violenza sessuale di gruppo. Fra le novità di maggior rilievo spicca l'introduzione nel codice penale dell'articolo 414-bis («Pedofilia e pedopornografia culturale») che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. La stessa pena scatta anche per chi, «pubblicamente, fa apologia di questi delitti». Risulta inoltre introdotto l'articolo 609-undecies cp, che va a punire il cosiddetto grooming, l'adescamento di minorenni su internet, tramite chat o social network.

E per «adescamento» «si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione». Chi va a caccia di ragazzini in rete rischia da uno a tre anni di carcere.

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