
Confidi più forti per favorire il credito alle imprese
I confidi potranno imputare al fondo consortile i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici. Tali risorse saranno attribuite unitariamente al patrimonio dei confidi, senza vincoli di destinazione. Le corrispondenti quote non avranno particolari vincoli in quanto non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La delibera per effettuare l'operazione è di competenza dell'assemblea ordinaria. Questa nuova disposizione si applicherà anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal primo gennaio 2007. Inoltre, si applicheranno anche ai confidi che realizzino operazioni di fusione entro il 31 dicembre 2013; in quest'ultimo caso, la delibera assembleare relativa potrà essere adottata entro il 30 giugno 2014.
Rilancio per le Zone franche urbane
La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione potrà prevedere il finanziamento delle Zone franche urbane nelle aree convergenza. La norma interessa le già individuate aree di Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Rossano, Lecce e Lamezia Terme. Le piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane possono fruire di esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l'ottavo e nono al 20%. L'esenzione spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100 mila del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5 mila, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Inoltre, possono usufruire dell'esenzione dall'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300 mila, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta. Ulteriore agevolazione è rappresentata dall'esenzione dall'imposta municipale propria per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche. Infine è previsto l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione da definire. Le agevolazioni spettano in regime «de minimis».
Chiude il Comitato tecnico ministeriale
Con l'entrata in vigore del decreto cessa di esistere il Comitato tecnico ministeriale per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica previsto dalla legge 46/82, legge che ricordiamo è stata abrogata con il decreto legge 83 del 2012.