Opting out. L'articolo 8 consente l'opting out da parte della contrattazione aziendale o territoriale in relazione a disposizioni di legge e di contrattazione nazionale. La deroga è concessa, in particolare, al fine specifico tra l'altro di maggiore occupazione, di gestione di crisi aziendali, per l'avvio di nuove attività. E ha ad oggetto le materie concernenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento, tra l'altro, agli impianti audiovisivi, ai contratti a termine, al regime di solidarietà negli appalti, alla disciplina dell'orario di lavoro.
Il ricorso. La regione Toscana ha impugnato l'articolo 8 lamentando questioni di legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 39, 117 (terzo comma) e 118 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione. Due gli aspetti dell'articolo 8 ritenuti abusivi: la capacità di vanificare la legislazione regionale in materia di tutela del lavoro (per via della possibilità di deroga, con accordo aziendale, di tutte le disposizioni di legge quindi anche quelle regionali); abuso di competenza potendo intervenire su materie di competenza delle regioni (legislazione concorrente).
La decisione. La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità. L'opting out concesso dall'articolo 8, spiegano i giudici, non ha un ambito illimitato, ma può riguardare soltanto la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione peraltro con riferimento a un elenco specifico «e tassativo» di ipotesi (impianti audiovisivi ecc.). Inoltre, le materie derogabili dall'articolo 8 non riguardano la legislazione concorrente (regionale), ma concernono aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro, tutti riconducibili alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato.
