Una situazione, questa, che può verificarsi nelle grandi città dove, molto spesso, i decentramenti sono di fatto.
Ciò perchè, spiegano i giudici con l'Ermellino, l'articolo 140 cpc. Parla esclusivamente di «casa comunale», usando quindi una terminologia precisa, insuscettibile di estensione a diversi «luoghi» e pertanto, anche in applicazione del principio che le formalità dei procedimenti notificatori nei quali la notifica non avviene direttamente al notificando devono essere rispettate rigorosamente, non può che concludersi per la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento (non altrimenti sanate). Insomma, se pure i giudici di legittimità riconoscono che in quella via alla periferia di Palermo esiste un ufficio comunale che rappresenta la sede dell'ente locale nei confronti dei terzi e costituisce il luogo degli atti e degli organi che li deliberano, mancava all'epoca una formalità, la delibera amministrativa relativa al decentramento. «L'ha fatta franca», quindi, una giovane siciliana che aveva ricevuto alcuni avvisi di fermo amministrativo per più violazioni del codice della strada. A questo erano seguite le cartelle che, data la sua irreperibilità da parte dell'ufficiale giudiziario, erano state affisse nell'ufficio periferico del comune.
