
È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 37049 del 26 settembre 2012.
La terza sezione penale, pur confermando la legittimità del marketing multilivello, ha bocciato quella pratica web mediante la quale gli utenti si iscrivono a pagamento con l'intento di percepire una percentuale sulle iscrizioni successive.
Insomma nel caso in esame, ricorda la Cassazione, la struttura creata dall'imputato rientra nella categoria nella quale l'incentivo economico primario dei componenti si fonda sul mero reclutamento di tali soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere. Insomma i partecipanti non svolgono alcuna attività di vendita o di promozione ma ricevono un beneficio economico solo dal mero reclutamento di nuovi soggetti.