Tornano le tariffe. Nel mirino dell'Antitrust è lo stesso dl n. 1/2012, in particolare l'art. 9, comma 4, laddove stabilisce che «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera». Una previsione che, abbinata all'art. 2233, comma 2 del Codice civile, può costituire, secondo l'Antitrust, un valido appiglio per gli ordini per reintrodurre i vincoli di tariffa. «Deve rilevarsi, in merito», scrive infatti l'Authority, «che condotte dei professionisti o degli ordini professionali, che si richiamino alle suddette norme, possono condurre di fatto a una reintroduzione surrettizia delle tariffe di riferimento per le prestazioni professionali, vanificando la portata liberalizzatrice delle succitate misure normative». Viene poi ribadita la bocciatura della riforma forense, già ampiamente motivata nell'agosto scorso.
I notai. L'Antitrust si concentra in particolare sulla professione notarile. La legge n. 89/1913, infatti, da un lato qualifica come «illecita concorrenza» tra notai, perseguibile con sanzioni disciplinari, la possibilità di effettuare «riduzioni di onorari, diritti o compensi», di servirsi dell'opera di procacciatori di clienti, di far uso di forme pubblicitarie «non consentite dalle norme deontologiche». Una previsione nettamente in contrasto con il dl liberalizzazioni. Dall'altro stabilisce che «la distribuzione delle sedi notarili tra i comuni dei vari distretti sia basata sulla garanzia, per ogni singolo notaio, di un livello minimo di domanda e di un livello minimo di reddito annuo». Un riferimento il cui effetto, secondo l'Authority, è che «i criteri per la distribuzione geografica delle sedi dei notai sono tuttora orientati non già al corretto soddisfacimento dell'effettiva domanda di servizi professionali, bensì a garantire determinati livelli di attività e di reddito ai professionisti interessati».
L'accesso. Infine, Pitruzzella afferma che «permangono ingiustificati ostacoli all'accesso alle professioni, già nella fase di ammissione ai corsi universitari formativi per il futuro svolgimento della professione». Il riferimento è alla legge n. 264/1999, art. 3 comma 1, laddove prevede che, in fase di individuazione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea, si debba tenere conto del «fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo».
