Il presupposto della Tia è l'occupazione o conduzione di locali o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico devono essere coperti dai comuni con l'istituzione di una tariffa, composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota rapportata a quantità di rifiuti conferiti, servizio fornito e costi di gestione. E va assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Per la quantificazione della tariffa occorre applicare le disposizioni contenute nel dpr 158/1999, vale dire il regolamento attuativo della tariffa Ronchi.
Il principio affermato dal Tar è applicabile anche alla Tares, il nuovo tributo su rifiuti e servizi che i comuni dovranno applicare dal prossimo anno. L'articolo 14 del dl salva-Italia (201/2011) prevede l'emanazione, entro il 31 ottobre 2012, del regolamento che dovrà definire i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la quantificazione della tariffa. Tuttavia, fino alla data di applicazione del nuovo regolamento, prevista dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore, i comuni devono deliberare la tariffa facendo riferimento alle disposizioni contenute proprio nel dpr 158/1999, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato.
Sergio Trovato
