È quanto ha messo nero su bianco il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel testo della nota n. 36924/2012, in risposta all'Università di Salerno.
Secondo Palazzo Vidoni, il reclutamento dei dirigenti non contempla la possibilità di bandire concorsi a tempo determinato per l'accesso alla qualifica e di trasformarli successivamente i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Se così non fosse, prosegue la nota, la facoltà di trasformazione determinerebbe violazione dei principi costituzionali di imparzialità e trasparenza della p.a., traducendosi in discrezionalità della stessa amministrazione, con il rischio di operare delle scelte personalistiche.
Senza tralasciare che, per il reclutamento dei dirigenti, una simile possibilità confliggerebbe con i principi che regolano l'autonomia della dirigenza e la separazione delle competenze tra il vertice politico e quello amministrativo. Anche se si dovesse sottolineare l'autonomia riconosciuta alle amministrazioni pubbliche di definire regolamenti concorsuali propri, così come prevede l'art. 70, comma 13 del dlgs n.165/2001, gli stessi devono essere sempre coerenti con la Carta costituzionale e fondati sulla disciplina contenuta nella fonte di rango primario.
Da queste considerazioni, la Funzione pubblica rileva la nullità della clausola del bando di concorso che consente all'amministrazione di trasformare il contratto di lavoro da tempo determinato in indeterminato.
