
Questo è il principio generale che emerge dalla lettura della circolare 38/E di ieri dell'Agenzia delle entrate che ha fornito i primi necessari chiarimenti sulla corretta applicazione dell'istituto della “remissione in bonis”, di cui ai commi da 1 a 3-bis, dell'art. 2, dl n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012.
Con il decreto richiamato sono state introdotte dal legislatore alcune disposizioni destinate a sanare le omissioni di natura formale dei contribuenti, destinate ad assicurare la riduzione degli adempimenti amministrativi, nell'ottica di una vera e propria semplificazione.
Le disposizioni consentono di fruire dei benefici fiscali o di accedere ai regimi fiscali opzionali, pur in assenza di obblighi dichiarativi o di comunicazione, purché i beneficiari risultino in possesso dei requisiti sostanziali, eseguano l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione in scadenza e versino, senza possibilità di eseguire un ravvedimento sulla stessa, la sanzione minima pari a euro 258, stabilita dal comma 1, dell'art. 11, d.lgs. n. 471/1998.
La regolarizzazione potrà avvenire in presenza di un comportamento concludente del contribuente e in assenza di attività di accertamento (accessi, ispezioni o verifiche) avviate dall'Amministrazione finanziaria; nulla osta alla regolarizzazione, però, in presenza di accertamenti iniziati ma concernenti comparti impositivi diversi da quello inerente al regime opzionale o al bonus fiscale oggetto di sanatoria.
Il contribuente dovrà considerare, quale termine ultimo, quello “ordinario” di presentazione del modello Unico, senza poter eseguire la correzione nel periodo successivo a detta scadenza, ancorché si tratti del periodo di tolleranza di 90 giorni, di cui al comma 7, dell'art. 2, dpr n. 322/1998.
Il documento di prassi precisa che la sanzione deve essere versata con il modello di delega F24 e che non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 472/1997, nell'ammontare pari a 258, fatto salvo l'adempimento riguardante la mancata indicazione dell'eccedenza Ires, in ambito di consolidato fiscale, per il quale la sanzione è stata elevata a 2.065 euro.
Dal punto di vista oggettivo, le Entrate evidenziano che possono beneficiare della sanatoria formale le omissioni inerenti alla tassazione per trasparenza delle società, al consolidato fiscale, al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell'Iva nell'ambito di un gruppo, la determinazione della base imponibile Irap e la tonnage tax, cui si aggiunge un particolare ravvedimento per gli enti che non hanno assolto gli adempimenti relativi al 5 per mille o la mancata presentazione del modello EAS, destinato agli enti non commerciali.
Sul termine della decorrenza, l'agenzia precisa che l'istituto della remissione in bonis si rende applicabile alle irregolarità per le quali, alla data di entrata in vigore del dl n. 16/2012 (2/03/2012) non risulti scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ai fini della citata regolarizzazione, rendendosi applicabile anche alle irregolarità per le quali, a tale data, sia scaduto il termine della prima dichiarazione utile ma non sia ancora scaduto il termine di presentazione concernente in periodo d'imposta nel quale l'adempimento è stato omesso.
Due peculiarità riguardano il ravvedimento per la partecipazione al riparto del 5 per mille e l'omessa indicazione dell'importo delle eccedenze cedute nell'ambito del consolidato da parte della società consolidante.
Con riferimento al 5 per mille, il documento di prassi precisa che le domande tardive o le tardive integrazioni, posto il possesso dei requisiti necessari, sono sanabili dagli enti obbligati con la presentazione di una specifica domanda di iscrizione entro il termine del 30 settembre e il versamento “contestuale” della sanzione minima pari a 258 euro.
Infine, con particolare riguardo alle irregolarità inerenti alla cessione delle eccedenze nel consolidato fiscale risultanti dall'apposito quadro (CNM), si precisa che la mancata indicazione da parte della società consolidante degli estremi del cessionario e dell'ammontare dell'importo ceduto nella dichiarazione dei redditi non osta all'utilizzo anche in compensazione dell'importo, posto il versamento della sanzione maggiorata pari a euro 2065, utilizzando il codice tributo 8116 (risoluzione n. 46/E/2012); le Entrate, infatti, confermano che la mancata indicazione non inficia la validità del trasferimento del credito, comportando solo l'applicazione della sanzione nella misura massima, di cui al comma 1, dell'art. 8, d.lgs. n. 471/1997.