
Il primo caso, quello della evidenziazione della perdita civilistica, la trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate iscritte riguarda due componenti negativi di reddito: le svalutazioni di crediti non dedotte per i soggetti che applicano il comma 3 dell'articolo 106 del Tuir. Peraltro, la circolare afferma che tale possibilità è estesa anche alle ipotesi di cui al comma 3-bis del medesimo articolo; i componenti negativi relativi al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che sono deducibili in più periodi di imposta ai fini delle imposte sui redditi. In relazione a tale ipotesi, la norma prevede che la quota monetizzabile tiene conto della perdita di esercizio e del rapporto tra le attività iscritte e la somma del capitale sociale e delle riserve. In relazione a tale ultimo elemento la circolare precisa che lo stesso deve essere inteso come patrimonio netto al lordo della perdita dell'esercizio in virtù del fatto che il rapporto tra attività per imposte anticipate e patrimonio netto individua la misura in cui le stesse concorrono alla copertura della perdita di esercizio. Inoltre la circolare chiarisce che in caso di patrimonio netto pari a zero o negativo, si verifica la trasformazione integrale delle attività in credito di imposta. Una volta effettuata la trasformazione, i componenti negativi di riferimento ovviamente non potranno essere dedotti al fine di non generare un doppio beneficio di natura fiscale. In relazione all'ipotesi di esistenza di una perdita fiscale, il documento di prassi chiarisce come questa possibilità possa sommarsi alle altre e, ai fini della quota di perdita trasformabile è quella strettamente correlata alle variazioni in diminuzione correlate alla svalutazione dei crediti ovvero agli ammortamenti ed alle svalutazioni dell'avviamento e delle altre attività immateriali. In ogni caso, l'ammontare della perdita fiscale viene attribuito alle variazioni in diminuzione sino a concorrenza delle stesse e, dunque, se la perdita è superiore alle variazioni in questione, vi è una integrale trasformazione delle attività. L'applicazione della disposizione in questione riguarda le perdite fiscali che si sono formate a partire dal periodo di imposta 2011.