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Imposte anticipate su perdite sono credito di imposta

del 29/09/2012
di: Duilio Liburdi
Imposte anticipate su perdite sono credito di imposta
Si trasforma in credito di imposta la quota di imposte anticipate sulle perdite fiscale che è direttamente riferita alle variazioni in diminuzione legate alla deducibilità dell'avviamento e delle altre attività immateriali. Ciò comporta la diminuzione della perdita riportabile a nuovo e maturata dal periodo di imposta 2011. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 37 di ieri con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito ad una disposizione introdotta con il decreto legge n. 225 del 2010 e successivamente modificata dal decreto Monti di fine 2011 che consente, a determinate condizioni, la trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio. Tale trasformazione, per gli operatori del settore finanziario, opera in modo automatico mentre, in relazione agli altri soggetti, la scelta è facoltativa. La norma in questione opera in tre situazioni: laddove sia evidenziata una perdita civilistica; ovvero sia evidenziata una perdita fiscale; ovvero ancora nel caso di società in liquidazione volontaria o assoggettata a procedura concorsuale o di gestione della crisi. La prima parte della circolare spiega quali siano state le ragioni dell'intervento normativo che possono essere riassunte nella volontà di «monetizzare» il differimento del riconoscimento come componente negativo fiscale di una determinata variazione.

Il primo caso, quello della evidenziazione della perdita civilistica, la trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate iscritte riguarda due componenti negativi di reddito: le svalutazioni di crediti non dedotte per i soggetti che applicano il comma 3 dell'articolo 106 del Tuir. Peraltro, la circolare afferma che tale possibilità è estesa anche alle ipotesi di cui al comma 3-bis del medesimo articolo; i componenti negativi relativi al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che sono deducibili in più periodi di imposta ai fini delle imposte sui redditi. In relazione a tale ipotesi, la norma prevede che la quota monetizzabile tiene conto della perdita di esercizio e del rapporto tra le attività iscritte e la somma del capitale sociale e delle riserve. In relazione a tale ultimo elemento la circolare precisa che lo stesso deve essere inteso come patrimonio netto al lordo della perdita dell'esercizio in virtù del fatto che il rapporto tra attività per imposte anticipate e patrimonio netto individua la misura in cui le stesse concorrono alla copertura della perdita di esercizio. Inoltre la circolare chiarisce che in caso di patrimonio netto pari a zero o negativo, si verifica la trasformazione integrale delle attività in credito di imposta. Una volta effettuata la trasformazione, i componenti negativi di riferimento ovviamente non potranno essere dedotti al fine di non generare un doppio beneficio di natura fiscale. In relazione all'ipotesi di esistenza di una perdita fiscale, il documento di prassi chiarisce come questa possibilità possa sommarsi alle altre e, ai fini della quota di perdita trasformabile è quella strettamente correlata alle variazioni in diminuzione correlate alla svalutazione dei crediti ovvero agli ammortamenti ed alle svalutazioni dell'avviamento e delle altre attività immateriali. In ogni caso, l'ammontare della perdita fiscale viene attribuito alle variazioni in diminuzione sino a concorrenza delle stesse e, dunque, se la perdita è superiore alle variazioni in questione, vi è una integrale trasformazione delle attività. L'applicazione della disposizione in questione riguarda le perdite fiscali che si sono formate a partire dal periodo di imposta 2011.

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