
Sei mesi almeno. La sanatoria impone al datore di lavoro, tra l'altro, di sistemare il rapporto di lavoro da far emergere negli aspetti retributivo, fiscale e contributivo, per un periodo pregresso di almeno sei mesi. Sotto l'aspetto contributivo, il dm attuativo ha previsto diversi modi per provare l'effettuazione degli adempimenti (consegna Mav per i domestici; consegna Uniemens per i dipendenti non agricoli; consegna Dmag per i dipendenti agricoli). Inoltre, nelle ipotesi di lavoro non domestico ha previsto una controprova: nel caso di lavoro agricolo ha imposto allo sportello unico di richiedere all'Inps una certificazione di regolarità contributiva dell'azienda attestante, dalla data di assunzione del lavoratore (indicata sulla domanda di sanatoria), l'avvenuta denuncia del lavoratore, la correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi in relazione allo straniero regolarizzato; nel caso di lavoro non agricolo ha imposto allo stesso sportello unico di richiedere il Durc al fine di accertare, dalla data di assunzione del lavoratore (indicata sulla domanda di sanatoria), la correttezza e correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi (quindi anche Inail) nonché, se dovuti, dei versamenti alle casse edili.
Il dietrofront. Il rinvio al Durc (che attesta la regolarità contributiva di tutta l'impresa nel suo complesso) ha determinato la necessità, ai fini del buon esito della sanatoria, della regolarità contributiva dell'azienda per tutti i lavoratori impiegati, quindi anche per quelli non interessati dalla sanatoria (così afferma l'Inps nella circolare n. 113/2012, si veda ItaliaOggi del 15 settembre). Conseguenza, questa, discutibile sotto due aspetti: perché ha l'effetto di introdurre un nuovo requisito di ammissione alla sanatoria, non previsto dalla normativa; e perché determina disparità di trattamento tra situazioni identiche: i datori di lavoro non agricolo nei riguardi dei datori di lavoro agricolo e di lavoro domestico. Ma ieri è arrivata la smentita dalla Cnce. In una nota spiega, infatti, che la normativa (il dm attuativo) «affida al Durc la funzione di certificare l'avvenuta denuncia del lavoratore irregolare agli istituti e alla cassa edile e l'effettuazione dei relativi versamenti contributivi da parte del datore di lavoro». Pertanto, per il suo rilascio, non si applicherà la disciplina ordinaria in tema di Durc «poiché non riguarda la regolarità contributiva dell'impresa nel suo insieme».
Il Durc-sanatoria. Cnce, Inps e Inail hanno deciso, per tale nuova tipologia di Durc, una diversa procedura di verifica della regolarità contributiva (si veda tabella). In pratica, gli sportelli unici acquisiranno il Durc d'ufficio utilizzando il canale delle «agevolazioni». Nel campo «specifica uso» della richiesta inseriranno nome e cognome, data e stato estero di nascita (o codice fiscale) del lavoratore regolarizzato e data di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno; all'interno della richiesta, inoltre, indicheranno codice fiscale dell'impresa e i riferimenti della sede territoriale Inps, Inail e cassa edile di iscrizione. La regolarità dell'impresa verrà valutata in relazione alla presentazione delle denunce integrative per il lavoratore regolarizzato con un numero di ore denunciate corrispondente a quello contrattuale; nonché all'accertamento dell'effettivo pagamento delle stesse denunce integrative per le quali sia scaduto il termine di pagamento (per esempio, se la regolarizzazione avviene nei primi giorni di ottobre, i versamenti da effettuare saranno relativi al periodo fino al mese di agosto).