In particolare in contribuente ricorrente contestava, in riferimento all'avviso di accertamento notificato dall'amministrazione finanziaria, la decadenza dall'azione accertativa per decorrenza del termine ordinario non potendo invocare il raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, dpr 600/73, introdotto con l. 248/2006, perché la notizia di reato connessa alle ritenute operazioni soggettivamente inesistenti, era stata trasmessa dalla Guardia di finanza al Pubblico ministero dopo la scadenza del termine quadriennale decorrente dall'anno successivo a quello cui l'accertamento si riferiva. La Ctp di Lecco evidenzia che il raddoppio dei termini è stato voluto dal legislatore per garantire la possibilità di utilizzare, per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello ordinario, gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini con risvolti penalmente rilevanti.
La disposizione, confluita nell'art. 43, dpr 600/73, ha comportato difficoltà applicative a tal punto che sull'argomento si è pronunciata la Corte costituzionale la quale ha operato una vera e propria distinzione tra termini «brevi» e termini «raddoppiati», stabilendo che i primi si applicano ogni qualvolta non sussista l'obbligo di presentare denuncia penale per uno dei reati previsti dal dlgs n. 74/2000, quelli raddoppiati si applicano automaticamente «in presenza di una speciale condizione obiettiva» dell'obbligo di denuncia penale in presenza di uno dei reati tributari .
La Ctr di Lecco, richiamando precedenti sentenze, afferma che la semplice enunciazione nell'atto di accertamento (o nel pvc) dell'inoltro della notizia di reato alla Procura della Repubblica, senza ulteriori elementi, non legittima l'Ufficio a beneficiare del raddoppio dei termini; il ricorso del contribuente è, pertanto, accolto.
