
Per la verità, la domanda di cui al sesto comma è, appunto, identica alla domanda del primo comma della medesima disposizione, il quale chiarisce che «la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore». Ai sensi dell'art. 125 del c.p.c. il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte se questa può stare in giudizio personalmente o dal difensore quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore (art. 83 c.p.c.). Poiché l'art. 161, comma 1, l.fall. prevede espressamente la sottoscrizione del debitore, la maggior parte dei tribunali hanno sempre ammesso la presentazione delle domande di concordato preventivo personalmente dal ricorrente, senza ausilio di difensore, essendo una facoltà e non un obbligo ottenere l'assistenza di un legale.
Dunque, l'indirizzo del tribunale milanese, da sempre espressione di prassi virtuose dei tribunali italiani, potrà essere messo presto in discussione. Non si comprende, infatti, come i tribunali che hanno sempre ammesso sino ad oggi agli imprenditori in crisi di presentare personalmente i ricorsi per concordato preventivo debbano modificare il modus operandi. L'interpretazione del tribunale meneghino farebbe leva, secondo indiscrezioni, sul presupposto che oggi la legge diversifica tra domanda, piano e proposta (art. 161, comma 2, l.fall.) e dunque, dati i molti e importanti effetti che dalla domanda di concordato preventivo o preconcordato discendono sulla sfera del debitore e dei creditori, non si può derogare alla disposizione dell'art. 82 , comma 2, c.p.c., il quale permette alla parte di stare in giudizio solo nei casi espressamente previsti dalla legge. La scelta ha un sapore di opportunità pratica per disincentivare l'utilizzo del concordato in bianco, piuttosto che interpretare le nuove disposizioni in modo sistematico e, infatti, non sembrerebbe sussistere tale necessità dato che l'art. 161 comma 1 l.fall. non è stato modificato. Il documento di prassi, che sembra per altro essere stato diffuso prima della sua definitiva approvazione da parte di tutti i partecipanti al plenum, si pronuncia su molti altri argomenti. Il contenuto minimo della domanda di preconcordato, il termine da concedere al debitore, sempre al minimo di legge, salvo domande motivate e idoneamente documentate da parte di chi chiede il beneficio del concordato in bianco, le valutazioni preliminari che deve svolgere il tribunale in merito alla domanda di preconcordato e gli obblighi informativi periodici da disporre in caso di prenotazione del concordato preventivo sino al deposito della proposta e del piano, ecc.