Barriere al mercato. La scure dell'Alta corte si abbatte sulla normativa uscita dal «parlamentino» di Campobasso perché l'ente territoriale ha invaso il campo riservato al legislatore nazionale: intervenire sulle tariffe, osservano i giudici, serve ad aumentare la concorrenza fra i lavoratori autonomi e tra chi svolge attività intellettuali e libero-professionali; si tratta insomma di una materia che riguarda la tutela della concorrenza che è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (nell'ambito della ripartizione «federalista» contenuta nel titolo quinto, parte seconda, della Carta fondamentale). Nessun dubbio, dunque, che il Molise abbia pestato i piedi al Parlamento di Roma: la disposizione regionale impone ai maestri di sci provenienti da altre Regioni o Province autonome tariffe minime e riduce così la scelta tra le offerte esistenti sul mercato; insomma, la norma introduce barriere all'accesso nel mercato e altera la competizione fra gli operatori del mercato che invece spetta soltanto allo Stato disciplinare.
Vincoli comunitari. La norma protezionista voluta dal Molise, probabilmente per mettersi al riparo dalla concorrenza proveniente innanzitutto dal vicino Abruzzo o dalla Campania, risulta in contrasto anche con i principi comunitari. Passa la tesi del Consiglio dei ministri, che ha impugnato la norma oggi cassata dal giudice delle leggi, secondo la quale la normativa finirebbe per limitare la possibilità di scegliere tra offerte diversificate e la libera esplicazione delle professioni, in violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; si tratta di paletti che scaturiscono fra l'altro dal trattato Ue e che la potestà legislativa regionale è tenuta a osservare in virtù dell'articolo 117, primo comma della Costituzione.
