
Rilevanza della fattura del fornitore Ue - A seguito delle modifiche apportate dalla legge 217 all'art. 6 del dpr 633/72, sono stati introdotti specifici criteri per determinare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti passivi esteri. In deroga alle regole generali, tali prestazioni si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, oppure, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione del corrispettivo o, se di durata ultrannuale, al 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento anticipato del corrispettivo realizza comunque l'effettuazione della prestazione limitatamente all'importo pagato, mentre è irrilevante, in assenza degli eventi di cui sopra (ultimazione del servizio, maturazione del corrispettivo), l'emissione anticipata della fattura. Riguardo a quest'ultima previsione, l'agenzia ritiene tuttavia che, per motivi di certezza e semplificazione, il fatto che il prestatore comunitario abbia emesso la fattura può essere visto come elemento rivelatore dell'avvenuta effettuazione della prestazione. Di conseguenza, il committente nazionale, qualora riceva la fattura, benché non abbia pagato il corrispettivo, dovrà considerare effettuata la prestazione e adempiere agli obblighi d'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile, facendo riferimento, appunto, al ricevimento della fattura. Si deve sottolineare come, sebbene la nuova disciplina di effettuazione sopra accennata riguardi anche le prestazioni scambiate con soggetti extra Ue, la risposta dell'Agenzia si riferisca soltanto alle fatture ricevute da fornitori Ue, soggette al procedimento dell'inversione contabile di cui agli artt. 46 e 47 del dl 331/93 (le prestazioni ricevute da fornitori extra Ue, invece, sono soggette all'autofatturazione).
Mancato ricevimento della fattura - Come previsto dal citato art. 46 del dl 331/93, il committente nazionale che non riceve la fattura dal prestatore Ue entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve provvedere, entro il mese seguente, all'emissione dell'autofattura, da registrare entro lo stesso mese di emissione. Ovviamente, puntualizza la circolare, l'obbligo dell'adempimento presuppone che il committente nazionale sia consapevole che la prestazione è stata effettuata (secondo le nuove regole) ovvero abbia eseguito il pagamento del corrispettivo.
Prestazioni «a cavallo» del 17 marzo 2012 - Posto che la nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012, le prestazioni che alla predetta data erano già state ultimate, ma che tuttavia non potevano considerarsi effettuate secondo le vecchie regole in quanto il corrispettivo non era stato ancora pagato, continuano a seguire, transitoriamente, le vecchie regole, per cui il momento di effettuazione rimane ancorato al successivo pagamento del corrispettivo ovvero all'emissione della fattura.