
Stop al tacito rinnovo. La stretta al tacito rinnovo delle polizze opera in deroga a quanto previsto dall'articolo 1899, commi 1 e 2, del codice civile. E, nelle intenzioni dell'esecutivo, dovrebbe servire a contrastare il fenomeno delle frodi assicurative. Di più. Nella bozza di decreto legge si legge che «le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, a far data dal 1 gennaio 2014 si intendono prive di efficacia e come non apposte, con conseguente cessazione del contratto alla sua naturale scadenza». Che, in sostanza, significa retroattività della norma, per i contratti di assicurazione già sottoscritti, ma con decadenza del rinnovo solo dal 2014.
Quindi, per le polizze stipulate che incapperanno nel blocco forzoso del tacito rinnovo, le imprese interessate avranno per decreto l'obbligo di «comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo». Una comunicazione, spiega lo schema di provvedimento, che dovrà avvenire «con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto».
Contratti per polizze on line. In base al decreto crescita in itinere, entro due mesi dall' entrata in vigore dello stesso l'Isvap, sentita l'Ania, dovrà stilare un modello standard di contratto-base Rc auto, contenente tutte le clausole necessarie per adempiere all'assicurazione obbligatoria, che le compagnie assicurative devono offrire al mercato. Solo che quest'obbligo di offerta dovrà essere in futuro possibile anche mediante «contrattazione telematica attraverso internet»; il nuovo contratto base dovrà dunque definire «il costo complessivo di polizza» e «individuare separatamente ogni eventuale costo aggiuntivo» legato ai servizi non previsti nella polizza base.
Agenti liberi. Gli assicurativi, anche quelli monomandatari iscritti alla sezione del registro ex art 109 del codice delle assicurazioni (dlgs 209/2005), potranno adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento dell'attività «anche», recita la bozza di decreto crescita «mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati». E ancora: «ogni clausola fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibile» con questa sorta di privativa – o esclusiva – diventerà nulla trascorsi due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. «Nulla», recita il decreto, «per violazione di norma imperativa di legge» e, come tale, si considererà «non apposta».
Polizza vita dormienti. La bozza di decreto amplia enormemente i tempi di prescrizione delle polizze vita. Lo fa intervenendo direttamente nel codice civile. E sostituendo integralmente il secondo comma dell'articolo 2952. Infatti, se il primo comma impone che il diritto al pagamento delle rate di premio si prescriva in un anno dalle singole scadenze. Il secondo comma attualmente prevede che «gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda». La bozza di decreto crescita, invece dispone che, per questi ultimi diritti, la prescrizione non scatti dopo due, ma dopo dieci anni.