PUBBLICITÀ E MINORI. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto vieta la diffusione di messaggi pubblicitari - attraverso giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet - rivolti «a incitare al gioco o a esaltarne la pratica», oltre a quelli in cui sono presenti minori nel corso di trasmissioni televisive e proiezioni cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani, nonché via internet. Sparisce però l'indicazione della «fascia protetta» (dalle 16 alle 19,30) relativa agli spot in tv.
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE. Nelle pubblicità sui giochi con vincita in denaro, inoltre, sarà obbligatorio indicare il rischio di dipendenza.
SANZIONI. Uno dei punti mancanti dalle bozze dei giorni scorsi è finalmente emerso: la violazione delle norme sulla pubblicità previste dal comma 4 dell'articolo 7 sarà punita con una sanzione amministrativa da 100 mila a 500 mila euro per il committente del messaggio pubblicitario e per chi lo trasmette. L'inosservanza delle disposizioni che obbligano a indicare il rischio di dipendenza e le probabilità di vincita costerà al concessionario una sanzione pari a 50 mila euro. Stessa sanzione anche per i gestori delle sale slot e vlt che violano la norma. I divieti saranno effettivi dal 1° gennaio 2013 e saranno i Monopoli di stato a contestare gli illeciti e a irrogare le sanzioni previste.
