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Nuova procedura, ora all'Antitrust si va in anticipo

del 11/09/2012
di: di Federico Unnia
Nuova procedura, ora all'Antitrust si va in anticipo
Le imprese sospette di atteggiamento anticoncorrenziale avranno meno tempo per smentire le accuse. Da lunedì 17 settembre 2012 entra, infatti, in vigore la nuova procedura di applicazione dell'art. 14 ter della legge n.287/1990 in tema di impegni in materia di normativa antitrust. Le nuove norme, pubblicate il 7 settembre scorso sostituiranno quelle approvate dall'Agcm con delibera 12/10/2006 n.16015 e successivamente modificate con la delibera n.22089 del 9/2/2011; esse prevedono che le parti del procedimento istruttorio avviato per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della legge n. 287/90 o degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) che intendano proporre all'Autorità impegni, per far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, possono presentare, con congruo anticipo rispetto al termine di tre mesi previsto dalla menzionata disposizione, una versione non definitiva degli stessi. Con tale presentazione preliminare le parti interessate potranno essere sentite dalla Direzione competente, al fine di fornire le precisazioni, i chiarimenti e le eventuali integrazioni necessarie per la comprensione del contenuto degli impegni proposti. Entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria, come previsto dall'art. 14-ter della legge, le parti interessate dovranno far pervenire all'Autorità la versione definitiva degli impegni proposti. L'Autorità si riserverà la possibilità di consentire in ipotesi eccezionali, sulla base di una motivata e tempestiva istanza di parte, la presentazione di impegni oltre il termine sopraindicato. La presentazione preliminare e quella definitiva degli impegni da parte delle imprese interessate avverrà mediante la compilazione del formulario predisposto dall'Autorità. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazioni delle osservazioni, ovvero 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli impegni stessi sul sito internet, le parti potranno presentare per iscritto all'Autorità la propria posizione in relazione a osservazioni di terzi e introdurre, per una sola volta, modifiche accessorie. Che devono essere connesse all'esito del market test e costituire una elaborazione ulteriore degli impegni già presentati. L'intera procedura di pubblicazione e valutazione degli impegni deve concludersi entro tre mesi dalla loro pubblicazione.
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