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Processo civile, da oggi scatta il filtro sull'appello

del 11/09/2012
di: di Antonio Ciccia
Processo civile, da oggi scatta il filtro sull'appello
Parte oggi (11 settembre 2012) il filtro sull'appello nei processi civile. E parte oggi anche il nuovo indennizzo per i processi lumaca, con risarcimento calmierato, calendario del processo ragionevole e giudizio monocratico, salvo opposizione al collegio. Terza riforma ai nastri di partenza è il concordato con continuità aziendale. Scattano oggi, dunque, alcuni pezzi importanti del decreto sviluppo (n. 83/2012).

Il decreto, convertito dalla legge 134/2012, prevede per il filtro sugli appelli civili, modifiche alla legge Pinto (n. 89/2001) e modifiche alla legge fallimentare un breve periodo di vacatio. Gli articoli 33, 54 e 55, dedicati, appunto, rispettivamente a disposizioni per le crisi aziendali, all'appello e alla equa riparazione, hanno posticipato l'applicazione delle novità al decorso di trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (11 agosto 2012, s.o. n. 171). Per gli appelli l'articolo 54 dispone che il filtro si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. In concreto questo significa che, a partire da oggi, chi deve appellare una sentenza civile (anche di lavoro), tranne un numero ristretto di giudizi (quelli caratterizzati dall'intervento del pubblico ministero) deve stare attento a mettere in evidenza i profili di successo dell'impugnazione. Il giudice di appello è chiamato a valutare se le chance di successo siano ragionevoli e, solo in questo caso, l'appello va avanti con una sentenza di merito. Altrimenti si blocca tutto. Altra eccezione al filtro riguarda i processi sommari di cognizione, per i quali l'appello sarà deciso senza una preliminare verifica di ammissibilità. Altro settore esente dal filtro in appello è, infine, rappresentato dal giudizio tributario.

La disposizione transitoria è stata costruita in maniera tale da rendere la norma applicabile subito: non si fa riferimento all'epoca di instaurazione del giudizio, ma alla data di deposito della sentenza.

In caso di inammissibilità dell'appello, è previsto il ricorso in cassazione.

L'obiettivo della legge è deflazionare il giudizio civile, che si avvia a diventare un processo con due gradi di giudizio (anziché i tre tradizionali).

Uno stesso periodo di trenta giorni di vacatio riguarda il processo per ottenere l'equa riparazione da processi lumaca. Le novità si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nel dettaglio l'articolo 55 cadenza la durata ragionevole del processo in tre anni per il primo grado, due per l'appello e uno per la cassazione.

Si individuano alcune cause ostative all'indennizzo, sintetizzabili in condotte ostruzionistiche rispetto a una definizione pronta del giudizio, magari attraverso una conciliazione. L'abuso del diritto processuale è sanzionato con la perdita del diritto al risarcimento. Viene fissata la misura dell'indennizzo (da 500 a 1.500 euro per anno) e si stabilisce il tetto della somma pari al valore della causa o al valore accertato dal giudice, se inferiore. Partono oggi anche le nuove disposizioni sul concordato con continuità aziendale. L'articolo 33 del decreto 83/2012 dispone che le modifiche alla legge fallimentare si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Tra le novità anche la semplificazione della richiesta di concordato (senza allegazione del piano) e la possibilità di finanziare la continuità aziendale.

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