
È quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n.154, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto-legge n.5/2012 (meglio noto come decreto semplificazione e sviluppo) in materia di variazioni anagrafiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e che entrerà in vigore il prossimo 25 settembre.
Molte le novità in materia che, a breve, semplificheranno la vita dei cittadini. Innanzitutto, si accorciano i tempi relativi al procedimento di iscrizione e variazione anagrafica. L'ufficiale di anagrafe che riceve un'istanza in tal senso dal cittadino è tenuta a «lavorarla» entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione della stessa. Qualora si tratti di iscrizione anagrafica per trasferimento da altro comune, è sempre l'ufficiale di anagrafe che, dopo l'iscrizione, trasmette al comune di provenienza (o all'Aire se il cittadino risiedeva all'estero), i dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, così da permettere al comune di provenienza una celere cancellazione dal proprio data base. Nel dpr è chiarito altresì che fino a quando il «nuovo» comune non riceve dal precedente i file relativi ai cittadini migranti, l'ufficiale d'anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia comunque certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia e ogni altro dato detenuto dallo stesso. È prevista anche la segnalazione alla Prefettura competente, qualora il comune di provenienza non trasmetta, entro cinque giorni, la documentazione relativa al cittadino che si è trasferito.
L'ufficiale di anagrafe, poi, ha 45 giorni di tempo per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini interessati. Qualora dovessero riscontrarsi anomalie, l'ufficiale è tenuto a inviare una comunicazione cui il cittadino è tenuto a produrre proprie osservazioni. Se queste non si presentano o le stesse non sono sufficienti a rimuovere le cause ostative, viene ripristinata di diritto la situazione precedente. Diverso il caso in cui l'ufficiale di anagrafe non invia nulla. In questi casi, il procedimento di variazione o iscrizione si intende correttamente perfezionato.
Il dpr in esame poi, introduce l'obbligo per gli uffici di anagrafe di intestare a ogni singolo cittadino residente una scheda individuale che riporti i dati anagrafici, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo di residenza. In questa scheda, utile ai fini Istat, devono altresì essere indicati i dati relativi alla la paternità e la maternità, gli estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio e, infine, gli estremi della carta d'identità.
Infine, massima trasparenza anche sui siti internet delle amministrazioni locali. L'amministrazione locale, infatti, è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale, tutti gli indirizzi, anche quelli di posta elettronica, ai quali i cittadini potranno inoltrare le dichiarazioni di variazione o iscrizione anagrafica.