
Basta il «sì». La nota della funzione pubblica affronta due questioni relative alla disciplina dei cosiddetti esodati, ossia dei lavoratori (in mobilità, con contributi volontari ecc.) che conservano il diritto ad andare in pensione con le vecchie regole (quelle cioè previgenti alla riforma Fornero) anche successivamente al 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore della riforma Fornero). In particolare, si tratta di due questioni attinenti alla posizione degli impiegati pubblici «che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio» e che, per tale ragione, hanno diritto a essere inclusi nel novero degli esodati e nel limite di 950 unità ad andare in pensione in base ai vecchi requisiti (la domanda si presenta entro il 21 novembre). Peraltro, in tal caso, l'istituto dell'esonero «si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011». La prima questione concerne dunque la possibilità, per un'amministrazione, di adottare un provvedimento ricognitivo di riconoscimento dell'esonero. Nella precedente circolare n. 2/2012, la funzione pubblica ha chiarito che l'esonero s'intende concesso anche «se l'amministrazione nelle veste del dirigente competente... abbia adottato una determina formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell'istanza dell'interessato». Il Consiglio di stato, invece, ha espresso differente orientamento, ritenendo che il «parere favorevole espresso dal segretario generale pro-tempore abbia la stessa valenza del provvedimento di accoglimento della domanda». Pertanto, spiega la funzione pubblica, l'adozione del provvedimento ricognitivo diventa in questo caso necessario, per consentire ai potenziali beneficiari di poter regolarmente presentare l'istanza per la richiesta dei benefici pensionistici (in essa, infatti, vanno indicati gli estremi del provvedimento).
La decorrenza dell'esonero. La seconda questione riguarda l'individuazione della data di decorrenza dell'esonero. La funzione pubblica spiega che tale data va individuata nel quinquennio precedente la data di decorrenza della pensione dell'interessato calcolata in base alle vecchie regole (comprendendo finestra e speranza di vita). Un esempio. Lavoratrice con diritto ad andare in pensione con «quota 97» (vecchie regole), che compie 61 anni (età minima per maturare quota 97) il 18 febbraio 2016. Aggiungendo i 12 mesi per la finestra (18 febbraio 2017) e i tre mesi (per ora) della speranza di vita, si ottiene l'epoca di pensionamento: 19 maggio 2017. Andando a ritroso di cinque anni, viene a fissarsi la data di decorrenza dell'esonero: 18 maggio 2012.