L'intervento del governo nel settore dell'edilizia ospedaliera ha lo scopo di ridare slancio agli interventi attivabili con risorse private, fornendo nuove opportunità agli operatori privati del settore e permettendo alle Asl di intervenire anche in carenza di risorse pubbliche attraverso un ampliamento della possibilità di collaborazione pubblico-privata.
L'ambito di applicazione oggettivo della norma è duplice: da un lato la ristrutturazione delle strutture esistenti, dall'altro i lavori necessari per adeguare le strutture esistenti a specifiche normative.
Generalmente questi interventi vengono effettuati con fondi pubblci, così come fondi pubblici servono per realizzare nuovi ospedali, a parte gli sporadici casi di ospedali realizzati in project financing (il caso dell'Ospedale di Mestre, circa 240 milioni di investimento è quello più citato e famoso).
Con la norma prevista nella bozza di decreto si fa riferimento al PPP non soltanto per la realizzazione di nuovi ospedali, ma anche per la ristrutturazione e il loro adeguamento.
La bozza di decreto legge interviene richiamando le disposizioni di partenariato pubblico privato e della finanza di progetto di cui al decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) in modo da porre rimedio a quelle situazioni di degrado in cui versano diverse strutture ospedaliere, spesso fonte di forte pregiudizio per la tutela del diritto alla salute e garantendo. Si richiama quindi, nella sostanza, tutti i contratti di partenariato pubblico-privato previsti dal Codice dei contratti pubblici.
Si tratta quindi della concessione di lavori, della concessione di servizi, della locazione finanziaria, del contratto di disponibilità, dell'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, delle società miste, dell'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi.
La norma interviene sul corrispettivo che viene previsto per il privato in modo da creare le condizioni che rendano conveniente l'investimento. Ciò viene realizzato ammettendo la cessione all'aggiudicatario, come parte del corrispettivo dovuto, di immobili precedentemente ospitanti strutture ospedaliere da dismettere, anche con relativo cambiamento di destinazione d'uso della stesse secondo gli obbiettivi di utilizzazione del concessionario.
In questo modo si dovrebbe attivare un processo di efficientamento del patrimonio edilizio ospedaliero attraverso la cessione ai privati (che si obbligano a svolgere i lavori di ristrutturazione e adeguamento delle strutture esistenti o a realizzarne di nuove) degli ospedali ormai obsoleti. A loro volta i privati potrebbero vedere in questa possibilità e, soprattutto, nella possibilità di ottenere un cambio di set inazione d'uso, uno strumento per realizzare interventi nel settore del terziario o dell'edilizia residenziale che potrebbero rivelarsi altamente remunerativi. Ovviamente il nodo dell'operazione sarà nella valutazione degli immobili che possono essere oggetto di cessione e la loro incidenza rispetto all'importo dei lavori oggetto del contratto.
