
Ai fini della valida presentazione della domanda di sanatoria il datore di lavoro deve: - avere alle proprie dipendenze da almeno tre mesi il lavoratore non regolare; - aver portato a buon fine, se fatte, precedenti regolarizzazioni; - non aver riportato condanne negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o sfruttamento di prostituzione e minori, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; - richiedere al lavoratore un documento in corso di validità (ad esempio passaporto o altro documento valido per l'espatrio); - richiedere al lavoratore una documentazione attestante la sua presenza in Italia almeno dal 31/12/2011(visto di ingresso o certificato rilasciato dal servizio sanitario nazionale); - accertarsi che il lavoratore non si trovi in uno dei casi di inammissibilità alla procedura previsti dall'art. 5 comma 13 del decreto legislativo n. 109/2012 (lavoratore interessato da un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni; b) lavoratori segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello stato; c) lavoratori che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice; d) lavoratori considerati come una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice); - pagare il contributo forfettario di euro 1.000,00; - presentare la specifica domanda a far data dal 15 settembre e fino al 15 ottobre 2012 con la marca da bollo di 14,62 euro. L'Agenzia delle entrate (con risoluzione n. 85/E/2012) ha istituito i codici tributo per il versamento tramite modello F24 con elementi identificativi, del contributo forfettario di cui al dlgs n. 109/2012: - REDO - Datori di lavoro domestico - regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del dlgs n. 109/2012; - RESU - Datori di lavoro subordinato - regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del dlgs n. 109/2012 (i codici tributo sono efficaci a decorrere dal 7 settembre 2012) compilando la sezione erario ed indicando il numero del passaporto nella sezione elementi indicativi. Sono previsti nel Decreto attuativo salvo modifiche, anche limiti reddituali ai fini dell'ammissione della domanda di regolarizzazione: «Il datore di lavoro deve poter dimostrare un reddito di 20.000 euro se monoreddito ovvero 27.000 euro in caso di nucleo familiare con più percettori se trattasi di regolarizzazione di lavoratore domestico (vi è un esonero di reddito per le badanti); nel caso invece di regolarizzazione di lavoratore dipendente sono richiesti 30 mila euro di reddito o di fatturato e l'importo è applicabile alla persona fisica e alle società richiedenti la regolarizzazione. Per ultimo, in caso poi di accettazione della domanda di regolarizzazione, il datore di lavoro dovrà versare i contributi per un periodo minimo di sei mesi .