Non solo domestici. La sanatoria consente di sistemare eventuali rapporti di lavoro in nero tenuti con lavoratori stranieri.
Questa regolarizzazione agevolata è il principale effetto benefico per il datore di lavoro, soprattutto in considerazione dell'inasprimento delle sanzioni che c'è stato dal 9 agosto e che, tuttavia, fino al 15 ottobre restano inapplicabili.
Per il lavoratore straniero, invece, la sanatoria dà diritto a ricevere il permesso di soggiorno e, quindi, di legalizzare la presenza in Italia. Tre sono i presupposti fondamentali:
a) il datore di lavoro deve occupare irregolarmente (in nero) il lavoratore straniero al 9 agosto e questo rapporto di lavoro, irregolare, deve perdurare da almeno tre mesi (deve, quindi, risultare costituito prima del 9 maggio);
b) il datore di lavoro deve continuare ad occupare il lavoratore da regolarizzare, in nero, alla data di presentazione della dichiarazione (un giorno compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre);
c) il lavoratore da regolarizzare deve essere presente in Italia, ininterrottamente, dal almeno il 31 dicembre 2011 (cioè deve essere arrivato in Italia entro tale data e non deve più essere ripartito).
Il ticket 1.000 euro. Per poter presentare la domanda di regolarizzazione occorre aver pagato, anticipatamente, il ticket di 1.000 euro. L'Agenzia delle entrate ha diffuso i codici utilizzabili, a partire da oggi (7 settembre), sul modello F24 con elementi identificativi. Vanno utilizzati i seguenti codici:
In sede di compilazione dee modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» vanno indicati:
o il campo «tipo» è valorizzato con la lettera «R»;
o il campo «elementi identificativi» è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;
o il campo «codice» è valorizzato con il codice tributo;
o il campo «anno di riferimento» è valorizzato con «2012», anno per cui si effettua il versamento.
In caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa (potrebbe succedere, ad esempio, che si paga il contributo ma poi non si invia la domanda), il contributo (il ticket) non verrà restituito.
