L'esenzione Imu per gli enti non profit spetta solo se negli immobili vengono esercitate attività non commerciali. L'articolo 91 bis del dl liberalizzazioni (1/2012), in sede di conversione , ha previsto che gli enti non profit pagano l'Imu se negli immobili posseduti vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo in forma commerciale. Tuttavia, se l'unità immobiliare ha un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La parte dell'immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, infatti, deve essere iscritta in catasto e la rendita produce effetti a partire dal 1° gennaio 2013. Qualora non sia possibile accatastarla autonomamente, l'agevolazione spetta in proporzione all'uso non commerciale dell'immobile. Considerata la difficoltà di individuare quale parte dell'immobile venga utilizzata con modalità non commerciali, sono necessarie disposizioni di dettaglio per determinare il tributo dovuto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di prossima emanazione, dovranno essere indicate le modalità e le procedure relative alla dichiarazione che sono tenuti a rilasciare gli enti interessati e gli elementi rilevanti per stabilire il rapporto proporzionale.