
L'amministrazione non è tenuta, in sede di consegna del plico, a cercare nella sede il legale rappresentante o a verificare che il consegnatario fosse un dipendente.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 14865 del 5 settembre.
In particolare nel respingere il ricorso della srl, la sezione tributaria ha precisato che premesso, infatti, che l'articolo 145 del codice civile non richiede affatto la previa ricerca, presso la sede della società, del suo legale rappresentante, «ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza; sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno, nel senso che la prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'inesistenza d'un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità».