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I contributi per le assunzioni fuori dall'imponibile

del 05/09/2012
di: di Debora Alberici
I contributi per le assunzioni fuori dall'imponibile
I contributi per le assunzioni non entrano nell'imponibile fino a quando non si è conclusa con successo la procedura amministrativa e l'azienda ha riscosso il finanziamento a fondo perduto.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14798 del 4 settembre 2012, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

In particolare la sezione tributaria ha precisato che in tema di imposte sul reddito d'impresa, la regola posta dall'art. 75 del dpr 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni), mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare. In sostanza la norma va quindi interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. «Pertanto», si legge in sentenza, «l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all'Amministrazione finanziaria per quelle positive, e al contribuente per quelle negative; in particolare, nel caso in cui detti requisiti siano condizionati dall'espletamento di procedure amministrative, essi si intendono acquisiti, ai fini dell'imputazione del reddito corrispondente a un determinato esercizio dell'impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l'ammontare».

Nella vicenda sottoposta all'esame della Corte, l'erogazione dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato da parte della regione Sicilia aveva luogo solo all'esito di un procedimento amministrativo tendente a verificare anche l'applicazione da parte delle imprese nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria. Quindi entra nell'imponibile soltanto nell'anno di riscossione da parte dell'impresa dei contributi stessi.

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