Nel riprendere e nel dettagliare il contenuto della norma primaria, la bozza di regolamento fornisce una prima definizione di opera pubblica incompiuta, precisando che deve essere definita tale una opera per la quale si versi in situazione di mancanza di fondi, o vi siano cause tecniche che ne impediscano l'ultimazione, o siano sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge, o sia fallita l'impresa esecutrice o, ancora, vi sia stato recesso dal contratto per motivi legati ad infiltrazioni malavitose, o infine se sia emerso un «mancato interesse al completamento da parte del gestore».
A queste cause specifiche che determinano l'incompiutezza di un'opera pubblica si aggiunge anche una causa di carattere più generale, in quanto si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non sia fruibile da parte della collettività.
L'elenco-anagrafe delle opere incompiute sarà pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sarà suddiviso in due sezioni. Da una parte vi sarà la sezione dedicata alle opere di interesse nazionale e dall'altra quella concernente le opere di interesse regionale e degli enti locali.
Quest'ultima sezione, in particolare, è previsto che si articoli per ogni regione (presso gli assessorati competenti di ogni regione, così prevede l'articolo 44-bis della legge 214) e per ogni provincia autonoma; la bozza di regolamento chiarisce che ciò dovrà avvenire tramite appositi collegamenti con i siti attivi presso gli assessorati e le province che dovranno curare l'attività di raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati. L'elenco nazionale dovrà essere predisposto contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera. Lo schema di regolamento indica le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe precisando che per ogni opera incompiuta dovranno essere messe in evidenza: la localizzazione, la descrizione la sua classificazione (scegliendo fra: edilizia pubblica, restauro e manutenzione, strade, ferrovie, aeroporti, dighe, opere fluviali e marittime, ciclo integrato dell'acqua, bonifica e protezione ambientale, altre opere), la stazione appaltante, l'importo dell'intervento e infine la percentuale di avanzamento dei lavori.
L'elenco sarà formato secondo una graduatoria tesa ad evidenziare il grado di incompiutezza affinché si possa procedere successivamente a valutare il possibile utilizzo dell'opera anche con destinazioni diverse rispetto a quelle inizialmente previste.
La classificazione delle opere dovrà essere effettuata secondo diversi criteri di importanza a partire dal mancato collaudo dell'opera (in questo caso l'opera è ultimata ma manca soltanto uno step). I successivi criteri previsti dalla bozza di regolamento attengono al diverso stato di avanzamento dell'opera che può consentire un utilizzo dell'opera anche ridimensionato rispetto alle previsioni progettuali, con una stessa o diversa destinazione d'uso. La formazione della graduatoria delle diverse opere è previsto che sia effettuata, all'interno dello stesso livello di sviluppo, secondo un ordine decrescente rispetto alla percentuale di avanzamento dei lavori.
