È abrogata la tariffa della professione precedentemente disciplinata dal dm 430/1992.
Fermo restando l'abrogazione della tariffa, nel caso di controversie con liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del consulente del lavoro è determinato con parametri, non vincolanti per il giudice, in corso di approvazione, stabiliti con decreto del ministro vigilante.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso;
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito con il cliente, previo preventivo di massima il quale non dovrà fare nessun esplicito riferimento ad alcuna tariffa. All'atto del conferimento dell'incarico professionale, il consulente del lavoro deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico.
In presenza di forma scritta (preventivo di massima accettato ovvero contratto sottoscritto) non è previsto intervento discrezionale da parte del giudice a differenza del caso di assenza di detta formalizzazione.
Sono pertanto fuorvianti interpretazioni diverse, rispetto alla previsione normativa attualmente vigente.
