Consulenza o Preventivo Gratuito

Telecamere in aula legittime se il motivo è adeguato

del 04/09/2012
di: di Dario Ferrara
Telecamere in aula legittime se il motivo è adeguato
La maestra accusata di picchiare i piccoli allievi rischia seriamente di essere incastrata dalle immagini in cui distribuisce schiaffi, strattoni e forti tirate di capelli e di orecchie a bambini fra i sette e i dieci anni. E il decreto del pm che incarica la polizia giudiziaria di filmare di nascosto l'insegnante dopo la denuncia dei genitori non deve ottenere l'autorizzazione del giudice: l'aula scolastica, infatti, non è un domicilio ma un luogo aperto al pubblico perché vi accede un numero indeterminato di persone. È quanto emerge dalla sentenza 33593/12, pubblicata il 3 settembre dalla sesta sezione penale della Cassazione.

Motivazione ineccepibile

Inutile dolersi per l'insegnante indagata per maltrattamenti multiaggravati con l'abuso di autorità derivante dalla sua condizione di docente nella scuola elementare: il provvedimento del pm che dispone le videoregistrazioni contestate dalla maestra manesca è perfettamente legittimo laddove risulta motivato in modo adeguato (la misura cautelare dei domiciliari è stata sostituita con l'obbligo di dimora); l'insegnante, in tal caso, non può invocare una lesione della sua privacy o di sua altre prerogative personali avuto riguardo alla modalità di svolgimento delle indagini: quando la polizia giudiziaria spia un docente videoregistrandolo al massimo si può configurare un'indebita intromissione nella funzione svolta dal docente (quando si tratta solo di tutelare la riservatezza la prova atipica può essere ammessa con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria). Ed è per questo che il decreto del pm risulta motivato sulla necessità di filmare la maestra sospetta dopo i racconti delle punizioni corporali da parte dei bambini ai genitori e la registrazione di un file audio effettuata con il telefono cellulare. È vero: i video registrati nell'ambito domiciliare costituiscono prove atipiche acquisite in modo illecito e dunque non risultano utilizzabili nel procedimento penale; mentre le riprese effettuate dalla polizia giudiziaria che ledono la riservatezza personale devono comunque essere autorizzate dall'autorità giudiziaria procedente. Il luogo dell'attività di videoregistrazione, nel caso di specie, è tuttavia aperto a un numero indeterminato di persone, e dunque non costituisce un domicilio, né la maestra può eccepire uno «ius excludendi» in nome della riservatezza: non le resta che pagare le spese di giudizio.

vota