
In base alla norma dello Statuto (nella versione attualmente vigente) la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. Il concetto di effettiva presenza (unitamente alla previsione di una durata inferiore per i contribuenti minori) è stato introdotto nell'ordinamento solo con l'art. 7 comma 2 lett. c) del dl 13.05.2011 n. 70 e fino all'introduzione di tale norma si discuteva se il computo dei termini doveva essere effettuato soltanto sulla base dei giorni trascorsi tra l'inizio e la fine delle operazioni di verifica oppure conteggiando i giorni lavorativi di effettiva permanenza presso la sede del contribuente.
Parimenti, si discuteva quale fosse la conseguenza derivante dalla violazione di tale termine attesa la mancanza di una specifica sanzione all'interno della norma dello Statuto.
La giurisprudenza di merito prevalente si era orientata nel senso di considerare corretto il computo dei giorni sulla base di quello iniziale e finale, al fine di evitare di poter legittimare delle verifiche di durata sostanzialmente indeterminata e indeterminabile, ma, soprattutto, aveva sancito il principio della nullità dell'accertamento emanato sulla base di una verifica gravata da tale vizio unitamente al principio della inutilizzabilità dei dati raccolti in tale verifica sulla base del principio generale di derivazione dell'atto impositivo dal materiale istruttorio illegittimamente raccolto in sede di verifica (l'assenza del presupposto di un procedimento amministrativo, infirma tutti gli atti nei quali si articola), nonché, dalla necessità di non svuotare di significato i principi fondamentali consacrati nello Statuto dei diritti del contribuente.
I giudici baresi si esprimono su entrambi tali aspetti: da un lato affermano la non necessaria consecutività dei 30 giorni (salvo proroga motivata) nei quali devono essere svolte le verifiche, ritenendo che ciò che la norma ha voluto salvaguardare è stato di evitare che la presenza dei verificatori presso la sede del contribuente possa condizionare negativamente la normale attività d'impresa qualora la verifica si prolunghi oltre il numero di giorni previsto; dall'altro sostengono che alla violazione del termine di permanenza non sono ricollegate dalla legge le conseguenze dell'inutilizzabilità delle prove raccolte e della nullità degli atti di accertamento compiuti proprio in considerazione del fatto che la norma nulla dice al riguardo e, quindi, in considerazione della natura di norma non sanzionatoria, essendosi il legislatore limitato al nono comma dell'art. 13 a demandare al garante del contribuente di richiamare gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 dello Statuto anche al fine di un eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione incaricati della verifica. Un'interpretazione che, di fatto, lascia il contribuente sprovvisto di qualsivoglia garanzia e tutela nei confronti del comportamento dei verificatori.