Il ministero risponde affermativamente. Spiega che dalla norma si evince che per tali servizi, tenuto conto delle peculiari condizioni di espletamento delle attività, connesse a situazioni di straordinarietà e urgenza, nonché degli interessi di carattere generale coinvolti, espressione di valori costituzionalmente tutelati (ordine pubblico, salute ecc.) l'osservanza degli obblighi sul collocamento obbligatorio è parametrata solo al personale che svolge funzioni amministrative o di supporto rispetto ai compiti di natura strettamente emergenziale. Di conseguenza, ai fini del rispetto della quota, per i servizi di polizia, nonché per quelli di protezione civile (analogamente a quanto previsto dalla stessa legge in relazione a partiti politici, organizzazioni sindacali ecc.) la base di computo su cui calcolare il numero dei soggetti disabili da assumere va incentrata esclusivamente sulle figure che ricoprono ruoli amministrativi. Secondo il ministero, i servizi di trasporto per le emergenze ed urgenze 118, così come i servizi di polizia e di protezione civile, risultano connotati dalla necessità di fronteggiare situazioni di emergenza, mediante tempestivi interventi, volti alla tutela di beni a rilevanza costituzionale, quali in primo luogo il diritto alla salute e alla conseguente assistenza sanitaria e, pertanto, possano essere assimilati alle categorie indicate nel comma 4 dell'articolo 3.
