Dichiarazione doganale al restyling per il recepimento delle modifiche comunitarie, tra cui quelle sulla sospensione del pagamento dell'Iva e delle accise all'importazione. L'aggiornamento delle istruzioni del formulario Dau, con effetto dal 1° gennaio 2013, è stato varato con il regolamento di esecuzione Ue n. 756/2012 della commissione europea, pubblicato sulla Guue serie L n. 223 del 21 agosto 2012. Il provvedimento interviene sugli allegati 30-bis, 37, 38 e 44 alle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario (regolamento n. 2454/1993), per adeguare, tra l'altro, le indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita (non può obbligatoria in determinate circostanze), le informazioni statistiche, quelle sul transito comunitario, quelle sulle importazioni in franchigia, l'elenco dei codici degli imballaggi, le clausole Incoterms. Per quanto concerne la sospensione del pagamento dell'Iva e delle accise sull'importazione di beni destinati a proseguire verso un altro stato membro, l'aggiornamento della dichiarazione doganale si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate all'art. 143 della direttiva 2006/112/Ce con la direttiva 2009/69/Ce. Con queste modifiche, al fine di contrastare l'evasione dell'imposta, è stato previsto che l'esenzione dal pagamento dell'Iva (e, ove dovute, delle accise) si applica a condizione che l'importatore, al momento dell'importazione, fornisca all'autorità doganale:
- il numero di identificazione Iva che gli è stato attribuito nello stato membro di importazione, o quello attribuito al suo rappresentante fiscale in tale stato;
- il numero di identificazione Iva dell'acquirente cui beni sono ceduti, attribuitogli nello stato membro di destinazione, oppure il numero di identificazione Iva attribuito nello stato membro di destinazione dei beni allo stesso importatore (nel caso di trasferimento «a se stesso»).
Lo stato membro può inoltre esigere anche la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati dal paese di importazione ad un altro paese membro. Il regolamento comunitario appena pubblicato prevede, al riguardo, che le suddette informazioni dovranno essere inserite nella casella 44, sezione C, della dichiarazione doganale. Le conseguenti modifiche sono state apportate alle indicazioni della casella 37 dell'allegato 38 al regolamento 2454/93, recante l'elenco dei codici da utilizzare nei formulari del Dau.