
Per i giudici di piazza Cavour vale il «criterio sussidiario» della notifica al legale rappresentante della società solo «se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, risiede nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale». In caso contrario bisogna fare ricorso all'affissione nell'albo comunale.
La disciplina per la notifica degli atti tributari è contenuta nell'articolo 60 del dpr 600/1973. Questa norma, richiamata nella pronuncia, stabilisce che la notifica debba essere eseguita, anche dai messi comunali, nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l'ipotesi di elezione di domicilio. In questo caso, l'elezione deve risultare da un atto comunicato all'ufficio tributario. L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni da parte dell'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate e, secondo la Cassazione (sentenza 6114/2011), prevale sul domicilio fiscale. Anche ai contribuenti residenti all'estero viene richiesto di comunicare alle Entrate residenza, sede legale o domicilio eletto per la notificazione degli atti fiscali. In difetto, il fisco è legittimato a notificare gli atti mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese.
Come indicato nell'ordinanza 13016, se l'esito della notificazione è negativo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 60, comma 1 lettera e), in base al quale quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, deve essere affisso nell'albo comunale e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, s'intende perfezionata nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
L'articolo 60, infatti, prevede che per le notifiche debbano essere osservate gli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Quindi, rispettando anche le regole fissate dall'articolo 140, secondo cui in caso di assenza del destinatario e di rifiuto, mancanza, assenza o inidoneità delle persone abilitate a ricevere la copia dell'atto, l'ufficiale giudiziario deve provvedere, oltre agli altri adempimenti, a dare notizia al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, la Cassazione (sentenza 6102/2011) ha ritenuto non necessaria la spedizione della raccomandata. Se il contribuente è irreperibile la notifica dell'accertamento tributario è ritualmente eseguita solo con l'affissione dell'avviso nell'albo comunale.